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[1]Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennita' a partire dalla prima nomina regolare dell'impiegato assunto in servizio dopo l'attuazione della presente legge, e' quello al quale corrisponde il pagamento dei contributi eseguito da qualsiasi Comune.

[2]E' pure calcolato utile il servizio militare che l'impiegato presti senza diritto a pensione dello Stato, posteriormente alla data di attuazione della presente legge, purche' paghi il contributo proprio e quello del Comune, per il tempo della permanenza sotto le armi.

[3]Agli effetti del raggiungimento del diritto al collocamento a riposo, ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, e' considerata come un anno di servizio.

[4]Nessun conferimento di assegno di riposo puo' esser fatto all'impiegato che non abbia contribuito alla Cassa almeno per 10 anni, ne' alle vedove e orfani, eccezione fatta per i casi indicati dalle lettere a) e c) dell'art. 22 e dell'art. 29.

[5]Nella determinazione degli anni di eta' e di servizio utile pel conseguimento della pensione il periodo che eccede sei mesi e' calcolato per un anno intiero, in caso diverso non e' calcolato.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art25 · fonte del testo

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