Gli eredi legittimi o legatari a norma del codice civile, dell'ufficiale giudiziario che muore durante il periodo del suo servizio per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di riscuotere dalla Cassa la terza parte del capitale individuale accumulato dal defunto.
Testo vigente dal 13 dicembre 1907
