[1]Hanno diritto ad una indennita' per una sola volta gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati pei motivi di cui all'articolo 11, abbandonano il servizio per le seguenti cause:

[2]1° per riduzione negli organici. In questo caso la indennita' e' uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

[3]2° per constatata inabilita' a prestare ulteriori servizi per ferite od infermita' contratte per cause diverse da quelle considerate nell'articolo 11. In questi casi l'indennita' e' pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale; 3º per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennita' e' concessa solo quando l'ufficiale giudiziario ha superato i 10 anni di servizio, ed e' pari alla meta' del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

Testo vigente dal 13 dicembre 1907

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art15 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari