Gli ufficiali giudiziari, gia' in servizio, che si varranno della facolta' di inscriversi alla Cassa di previdenza loro concessa dall'art. 2, avranno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli inscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale sara' aperto il giorno stesso della loro inscrizione.
Testo vigente dal 13 dicembre 1907
