Agli ufficiali giudiziari, gia' in servizio alla data della promulgazione della presente legge che si saranno valsi della facolta' loro concessa dall'art. 2, sara' tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente alla inscrizione, nel calcolare il tempo necessario per conseguire i diritti alla pensione od all'indennita', che saranno pero' liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.
Testo vigente dal 13 dicembre 1907
