[1]Chiuso il periodo delle inscrizioni facoltative il Ministero di grazia e giustizia istituisce un ruolo degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione, coll'indicazione per ciascuno di essi nel numero degli anni pei quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.

[2]Il numero degli anni pei quali vien concesso il riscatto, e' uguale agli anni di servizio gia' prestati al momento dell'inscrizione, limitato pero' ad un massimo di 15 anni.

[3]Il premio annuale di riscatto concesso dallo Stato e' del 6 per cento dei proventi che l'ufficiale ha effettivamente percetto nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua inscrizione facoltativa.

[4]L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto e' dallo Stato versato alla fino d'ogni anno alla Cassa di previdenza la quale lo accredita al suo fondo di riserva; e la somma occorrente e' corrisposta dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

[5]I premi annuali del riscatto sono dallo Stato versati alla Cassa anche quando gli ufficiali giudiziari inscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.

Testo vigente dal 13 dicembre 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art25 · fonte del testo

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