La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza, collochera' in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attivita' indicate nell'articolo I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengano alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sara' collocato in impiego fruttifero.
Testo vigente dal 13 dicembre 1907
