[1]((I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:
- a)Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.
- b)Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.
[2]Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.
[3]In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosita' potra' essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosita', potra' essere tramutato ed altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.
[4]I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare accio' gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.
[5]Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti)).
Testo vigente dal 1 luglio 1912
