[1]((I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

  • a)Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.
  • b)Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

[2]Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

[3]In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosita' potra' essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosita', potra' essere tramutato ed altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.

[4]I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare accio' gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

[5]Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti)).

Testo vigente dal 1 luglio 1912

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1912

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1907 al 1 luglio 1912. 60 parole tolte, 207 parole aggiunte in 7 capoversi.

I contributi personali tolto: di cui all'alineaa) dell'articolo precedente, saranno prelevati dai proventi degli ufficiali giudiziari con le norme che saranno precisate dal regolamento aggiunto: degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

aggiunto: a) Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.

aggiunto: b) Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

tolto: I contributi ordinari e straordinari dello Stato di cui agli alinea b) e c) dell'articolo precedente, saranno prelevati dai fondi stanziati in bilancio per leaggiunto: Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia tolto: e comincieranno ad esser corrisposti dal giorno che andra' in vigore la presente legge aggiunto: ricuperate e sulle indennita' supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

aggiunto: In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosita' potra' essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosita', potra' essere tramutato ed altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.

aggiunto: I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare accio' gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

aggiunto: Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art4 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari