[1]Finche' le deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti non siano divenute definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza paghera' provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'interessato al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli possano spettare per la liquidazione definitiva, e per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in piu', quando la pensione definitiva risulti inferiore a quella liquidata precedentemente.

[2]Le indennita' non sono pagate che dopo che siano divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

[3]Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa il servizio.

[4]Le pensioni saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

[5]Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

[6]Le pensioni, le relative quote arretrate, le indennita' e i capitali dovuti agli ufficiali giudiziari, ai loro eredi o legatari, ai termini della presente legge, non possono essere ceduti ne' sequestrati, salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali stessi verso lo Stato in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e non mai rispettivamente oltre il quinto od il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti.

Testo vigente dal 13 dicembre 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art21 · fonte del testo

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