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[1]Qualora la Commissione, per determinate indagini lo deliberi, essa ha facolta' di citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, libri di commercio, bilanci sia di societa' industriali o commerciali, come di qualunque altra azienda pubblica o privata, e fare tutti quelli altri accertamenti che possano condurre alla scoverta della verita'. Le competono al riguardo tutti i poteri attribuiti dal Codice di procedura penale al magistrato inquirente; e sono applicabili alle infrazioni le pene stabilite in relazione alle istruttorie penali.

[2]I funzionari chiamati eventualmente a deporre innanzi alla Commissione sono prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio.

Testo in vigore dal 22 luglio 1920 al 1 febbraio 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art7 · fonte del testo