Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora la Commissione, per determinate indagini lo deliberi, essa ha facolta' di citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, libri di commercio, bilanci sia di societa' industriali o commerciali, come di qualunque altra azienda pubblica o privata, e fare tutti quelli altri accertamenti che possano condurre alla scoverta della verita'. Le competono al riguardo tutti i poteri attribuiti dal Codice di procedura penale al magistrato inquirente; e sono applicabili alle infrazioni le pene stabilite in relazione alle istruttorie penali.

[2]I funzionari chiamati eventualmente a deporre innanzi alla Commissione sono prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio.

[3]((Le persone interrogate dalla Commissione possono essere sentite con giuramento. Sono ad esse applicabili le disposizioni del capo IV, titolo IV, libro II del codice penale)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1922

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1920 al 1 febbraio 1922. 26 parole aggiunte.

aggiunto: Le persone interrogate dalla Commissione possono essere sentite con giuramento. Sono ad esse applicabili le disposizioni del capo IV, titolo IV, libro II del codice penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art7 · fonte del testo