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[1]Qualora la Commissione, per determinate indagini lo deliberi, essa ha facolta' di citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, libri di commercio, bilanci sia di societa' industriali o commerciali, come di qualunque altra azienda pubblica o privata, e fare tutti quelli altri accertamenti che possano condurre alla scoverta della verita'. Le competono al riguardo tutti i poteri attribuiti dal Codice di procedura penale al magistrato inquirente; e sono applicabili alle infrazioni le pene stabilite in relazione alle istruttorie penali.
[2]I funzionari chiamati eventualmente a deporre innanzi alla Commissione sono prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio.
[3]((Le persone interrogate dalla Commissione possono essere sentite con giuramento. Sono ad esse applicabili le disposizioni del capo IV, titolo IV, libro II del codice penale)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1922 al 16 dicembre 2009
