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[1]La Commissione dovra' presentare la sua relazione al Parlamento nel termine massimo di un anno dalla sua costituzione.
[2]Potra' nel frattempo presentare relazioni parziali man mano che avra' esaurito il lavoro di indagini sulle singole amministrazioni e sulle singole gestioni fuori bilancio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1920 al 4 ottobre 1921
