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[1]La Commissione dovra' presentare la sua relazione al Parlamento nel termine massimo di un anno dalla sua costituzione.

[2]Potra' nel frattempo presentare relazioni parziali man mano che avra' esaurito il lavoro di indagini sulle singole amministrazioni e sulle singole gestioni fuori bilancio.

Testo in vigore dal 22 luglio 1920 al 4 ottobre 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art8 · fonte del testo