Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 ottobre 1921 al 1 febbraio 1922. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione dovra' presentare la sua relazione al Parlamento nel termine massimo di un anno dalla sua costituzione. 1
[2]Potra' nel frattempo presentare relazioni parziali man mano che avra' esaurito il lavoro di indagini sulle singole amministrazioni e sulle singole gestioni fuori bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 agosto 1921, n. 1236, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, [...], e' assegnato il termine del 31 gennaio 1922 per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori".
Testo in vigore dal 4 ottobre 1921 al 1 febbraio 1922
