Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 ottobre 1921 al 1 febbraio 1922. Leggi il testo vigente →

[1]La Commissione dovra' presentare la sua relazione al Parlamento nel termine massimo di un anno dalla sua costituzione. 1

[2]Potra' nel frattempo presentare relazioni parziali man mano che avra' esaurito il lavoro di indagini sulle singole amministrazioni e sulle singole gestioni fuori bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 20 agosto 1921, n. 1236, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, [...], e' assegnato il termine del 31 gennaio 1922 per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori".

Testo in vigore dal 4 ottobre 1921 al 1 febbraio 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 1921

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1920 al 4 ottobre 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 20 agosto 1921, n. 1236, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, [...], e' assegnato il termine del 31 gennaio 1922 per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art8 · fonte del testo