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[2]Potra' nel frattempo presentare relazioni parziali man mano che avra' esaurito il lavoro di indagini sulle singole amministrazioni e sulle singole gestioni fuori bilancio.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 agosto 1921, n. 1236, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, [...], e' assegnato il termine del 31 gennaio 1922 per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori".
Legge 29 dicembre 1921, n. 1979
2La Legge 29 dicembre 1921, n. 1979, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine assegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, per presentare al Parlamento la sua relazione, e' prorogato fino al 31 dicembre 1922".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1922 al 16 dicembre 2009
