Art. disposizioni-transitorie
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[1]Disposizioni transitorie.
[2]I funzionari del pubblico ministero e di segreteria dei tribunali militari che si troveranno in eccedenza rispetto all'organico modificato dalla presente legge, verranno conservati in soprannumero sino a quando potranno entrare nell'organico stesso.
[3]Quelli degli attuali segretari di 1ª classe a lire 3,500 che non potranno essere compresi nella 1ª classe dei segretari a lire 4,500 portata dal nuovo organico, saranno ascritti alla 2ª classe con stipendio di lire 4,000, ma conserveranno il titolo di segretari di 1ª classe.
[4]Gli attuali segretari di 2ª classe a lire 3,000 passeranno a far parte della 3ª classe con stipendio di lire 3,500, conservando pero' il titolo di segretari di 2ª classe.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 21 marzo 1907.
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Vigano'.
[9]Visto, Il Guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 26 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
