Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1920 al 16 dicembre 2009. 203 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: All'articolo 105 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, sostituire il seguente:

tolto: «A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione; la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennita' e rimborso spese di corrispondenza.

tolto: E' inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non e' ammesso ne' rinuncia o cessione da parte del deputato, ne' sequestro.

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: Restano in vigore le disposizioni del regolamento esecutivo approvato dalla Camera in quanto non siano contrarie al presente articolo.

tolto: Il Senato del Regno potra' assegnare ai suoi membri una indennita' di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 5 aprile 1920.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: NITTI.

tolto: Visto, Il guardasigilli: MORTARA.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1920-04-05;395~art1 · fonte del testo