Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1920 al 16 dicembre 2009. 203 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: All'articolo 105 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, sostituire il seguente:
tolto: «A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione; la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennita' e rimborso spese di corrispondenza.
tolto: E' inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non e' ammesso ne' rinuncia o cessione da parte del deputato, ne' sequestro.
tolto: Restano in vigore le disposizioni del regolamento esecutivo approvato dalla Camera in quanto non siano contrarie al presente articolo.
tolto: Il Senato del Regno potra' assegnare ai suoi membri una indennita' di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 5 aprile 1920.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: NITTI.
tolto: Visto, Il guardasigilli: MORTARA.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1920-04-05;395~art1 · fonte del testo