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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]All'articolo 105 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, sostituire il seguente:

[7]«A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione; la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennita' e rimborso spese di corrispondenza.

[8]E' inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non e' ammesso ne' rinuncia o cessione da parte del deputato, ne' sequestro.

[9]Restano in vigore le disposizioni del regolamento esecutivo approvato dalla Camera in quanto non siano contrarie al presente articolo.

[10]Il Senato del Regno potra' assegnare ai suoi membri una indennita' di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 5 aprile 1920.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]NITTI.

[15]Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Testo in vigore dal 12 aprile 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-04-05;395~art1 · fonte del testo