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[1]Alle linee postali e coloniali, eccettuate quelle indicate coi numeri 3 e 5 del gruppo I (Tirreno superiore) devono, entro il primo triennio di esercizio, essere adibiti piroscafi di nuova costruzione.

[2]Agli effetti del disposto del precedente comma del presente articolo sono considerati di nuova costruzione i piroscafi costruiti nel periodo di durata della convenzione di cui alla lettera a dell'articolo 2 della legge del 13 giugno 1910, n. 306.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art17 · fonte del testo