Art. 17 (Allegato D)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alle linee postali e coloniali, eccettuate quelle indicate coi numeri 3 e 5 del gruppo I (Tirreno superiore) devono, entro il primo triennio di esercizio, essere adibiti piroscafi di nuova costruzione.
[2]Agli effetti del disposto del precedente comma del presente articolo sono considerati di nuova costruzione i piroscafi costruiti nel periodo di durata della convenzione di cui alla lettera a dell'articolo 2 della legge del 13 giugno 1910, n. 306.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
