Art. 19 (Allegato D)
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[1]Il ministro della marina ha facolta' di concedere all'assuntore una dilazione di non oltre tre anni, se trattasi di materiale di nuova costruzione, e di non oltre un anno se trattasi di materiale usato (a decorrere dal 1° luglio 1913) per l'impiego di piroscafi aventi le caratteristiche prescritte, autorizzandolo frattanto a prendere a nolo, ove occorra, e ad assegnare temporaneamente ai servizi piroscafi le cui caratteristiche non si discostino molto da quelle prescritte ed aventi i migliori requisiti possibili, da accertarsi dalla Commissione di visita.
[2]Il ministro della marina inoltre ha facolta' di autorizzare anche oltre i periodi di tre anni e di un anno predetti, in casi eccezionalissimi, i concessionari ad assegnare temporaneamente alle linee piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite.
[3]In tutti i casi previsti dai comma precedenti la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sara' ridotta proporzionalmente secondo la formula seguente:
[4]S' = S - (a + b)
[5]in cui:
[6]S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
[7]S rappresenta la sovvenzione normale;
[8]a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocita';
[9]b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio;
[10]Parte di provvedimento in formato grafico dei quali:
[11]V' rappresenta la velocita' effettiva;
[12]V rappresenta la velocita' prescritta;
[13]T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
[14]T rappresenta il tonnellaggio prescritto.
[15]La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sara' effettuata previa una tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 7 gennaio 1913
