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[1]Il ministro della marina ha facolta' di concedere all'assuntore una dilazione di non oltre tre anni, se trattasi di materiale di nuova costruzione, e di non oltre un anno se trattasi di materiale usato (a decorrere dal 1° luglio 1913) per l'impiego di piroscafi aventi le caratteristiche prescritte, autorizzandolo frattanto a prendere a nolo, ove occorra, e ad assegnare temporaneamente ai servizi piroscafi le cui caratteristiche non si discostino molto da quelle prescritte ed aventi i migliori requisiti possibili, da accertarsi dalla Commissione di visita.

[2]Il ministro della marina inoltre ha facolta' di autorizzare anche oltre i periodi di tre anni e di un anno predetti, in casi eccezionalissimi, i concessionari ad assegnare temporaneamente alle linee piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite.

[3]In tutti i casi previsti dai comma precedenti la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sara' ridotta proporzionalmente secondo la formula seguente:

[4]S' = S - (a + b)

[5]in cui:

[6]S' rappresenta la sovvenzione ridotta;

[7]S rappresenta la sovvenzione normale;

[8]a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocita';

[9]b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio;

[10]Parte di provvedimento in formato grafico dei quali:

[11]V' rappresenta la velocita' effettiva;

[12]V rappresenta la velocita' prescritta;

[13]T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;

[14]T rappresenta il tonnellaggio prescritto.

[15]La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sara' effettuata previa una tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

[16]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1912, n. 1316

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La L. 22 dicembre 1912, n. 1316 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Il termine di un anno fissato dall'art. 19 del capitolato annesso alla legge del 30 giugno 1912, n. 685, per l'ammissione in servizio dei piroscafi prescritti per le linee commerciali, e' elevato a due anni".

Testo in vigore dal 7 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 7 gennaio 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1912, n. 1316

    La L. 22 dicembre 1912, n. 1316 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Il termine di un anno fissato dall'art. 19 del capitolato annesso alla legge del 30 giugno 1912, n. 685, per l'ammissione in servizio dei piroscafi prescritti per le linee commerciali, e' elevato a due anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art19 · fonte del testo