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[1]Alla scadenza del presente contratto lo Stato si obbliga di far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari dei servizi marittimi contemplati dal presente capitolato, ed i concessionari hanno l'obbligo di cedere, tutti i piroscafi applicati ai servizi sovvenzionati che non superino il quindicesimo anno di eta' dalla data del varo.

[2]Il prezzo del rilievo sara' determinato con le norme indicate nell'ultimo comma del precedente art. 20.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art21 · fonte del testo