Art. 23 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 717 parole tolte, 24 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: Tutti i piroscafi da assegnarsi ai servizi sovvenzionati dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
tolto: In ogni piroscafo dovra' essere segnata la linea di minima immersione in modo che siano garantite nel corrispondente assetto la stabilita' e le condizioni di buona navigazione e dovra' essere segnata la linea della immersione massima (Free Board) secondo le norme del «Board of trade».
tolto: I piroscafi ad una immersione media, corrispondente alla media delle due immersioni indicate nel precedente comma, dovranno sottostare ad una prova di velocita', con mare calmo o leggermente mosso, della durata di 12 ore consecutive, durante le quali dovranno mantenere una velocita' media superiore del 15 per cento a quella prescritta per le linee a cui sono adibiti piroscafi di velocita' fino a 12 miglia e superiore del 10 per cento per i piroscafi di velocita' maggiore alle 12 miglia. La prova dovra' essere eseguita agendo le caldaie a pressione non superiore a quella di regime senza tenere in funzione calderine ausiliarie.
tolto: I piroscafi dovranno avere carbonili capaci di contenere tutto il carbone occorrente per la traversata piu' lunga, aumentata di un quinto. Per i piroscafi addetti ai viaggi transoceanici l'aumento sara' di un quarto.
tolto: Le stesse proporzioni dovranno essere mantenute per i combustibili liquidi.
tolto: Gli scafi, le macchine, le caldaie e tutti gli oggetti di dotazione dovranno essere tenuti in istato di perfetta conservazione; le caldaie dovranno essere surrogate con caldaie nuove o riparate a nuovo, appena cio' sia riconosciuto necessario dalla Commissione di visita.
tolto: In ogni piroscafo dovranno essere installati molinelli a vapore e tutti gli apparecchi necessari per sollecitare le manovre delle ancore, lo sbarco e l'imbarco delle merci.
tolto: In ogni piroscafo vi debbono essere battelli ed apparecchi di salvataggio in numero corrispondente a quello prescritto dal regolamento che stabilisce gli attrezzi di cui debbono essere provveduti i bastimenti addetti al trasporto dei passeggieri, scale di accesso ai ponti in relazione al numero delle persone che debbono transitarvi, e cinture di sicurezza in numero almeno eguale a quello massimo dell'equipaggio e dei passeggieri.
tolto: Vi dovranno essere inoltre adatte sistemazioni ed apparecchi per spegnere incendi.
tolto: L'equipaggio dovra' addestrarsi almeno una volta ogni quindici giorni al maneggio delle barche e degli apparecchi di salvataggio ed alle manovre di spegnimento d'incendi.
tolto: In occasione delle visite le Commissioni dovranno verificare se la classificazione concessa sia tuttora meritata.
tolto: Tutti i piroscafi da adibirsi al servizio dovranno sottostare ad una prova di stabilita' secondo le norme in uso nella R. marina, per determinare le condizioni di sicurezza assoluta della nave, navigando sia in carico massimo, sia senza carico e con carbonili e doppi fondi vuoti.
tolto: Le caldaie potranno agire sia a tirare naturale, sia a tirare forzato, purche' l'ampiezza loro ed il sistema di tirare forzato siano tali da garantire in modo normale la velocita' prescritta nella piu' lunga traversata che il piroscafo debba compiere.
tolto: Le macchine e le caldaie dovranno aver subito con esito soddisfacente le prove a freddo e a caldo, secondo le prescrizioni vigenti nella marina militare.
tolto: I piroscafi dovranno avere almeno le paratie stagne prescritte dai registri di classificazione.
tolto: Tutte le paratie, sia trasversali che longitudinali nei compartimenti di macchine e caldaie, saranno stagne.
tolto: Le paratie stagne dovranno estendersi almeno fino ad un ponte situato sopra il galleggiamento normale e in pieno carico ad altezza tale, che, verificandosi l'allagamento di uno qualunque dei compartimenti di stiva, il ponte delle paratie rimanga ancora al disopra del nuovo galleggiamento.
tolto: Le dette paratie stagne dovranno essere sufficientemente robuste da resistere eventualmente alla pressione dell'acqua che ha invaso il locale.
tolto: Per i piroscafi usati, qualora non si verifichino le suddette condizioni per il caso di allagamento di qualche locale di stiva, dovra' essere costruita una garitta stagna con battente sufficientemente alto attorno al boccaporto di accesso al detto locale, in modo da garantire che l'acqua non possa riversarsi sul ponte o nei locali adiacenti.
tolto: In tutti i piroscafi i vari compartimenti di stiva dovranno potersi esaurire in modo efficace e rapido mediante tubulatura in connessione con le pompe di macchina o con una pompa speciale di esaurimento.
tolto: Le pompe di circolazione delle motrici, qualora non siano azionate dalle motrici stesse, avranno adattamenti per poter pompare acqua dal compartimento di macchina stesso.
tolto: Le navi munite di motori a scoppio o a combustione interna dovranno avere sistemazioni speciali per i detti servizi di esaurimento.aggiunto: Allegato D-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art23 · fonte del testo