Che porta disposizioni sui servizi marittimi sovvenzionati
Art. 3 (Allegato D)
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[1]I viaggi designati dovranno essere eseguiti con la velocita' normale indicata per le rispettive linee.
[2]Per velocita' normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
