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[1]Pei percorsi internazionali non indicati nell'articolo precedente il Comitato pei servizi marittimi determinera' le tariffe massime che i concessionari potranno percepire tanto pel trasporto dei passeggeri quanto per quelle delle merci, del bestiame e dei valori. Tali tariffe non potranno in verun caso essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

[2]Le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sui piroscafi in partenza dall'Italia, non potranno in alcun caso essere tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione col medesimo piroscafo.

[3]Le merci d'importazione imbarcate in un porto estero sopra un piroscafo a destinazione di un porto italiano non saranno mai tassate ad un prezzo superiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto estero sopra il medesimo piroscafo per essere spedite, con o senza trasbordo, ad un porto estero.

[4]Le merci da e per gli scali d'oltre Suez a destinazione o provenienti da porti italiani non toccati dalle linee per oltre Suez, ma toccati pero' da altre linee sovvenzionate dallo Stato, saranno trasportate da questi porti a bordo dei piroscafi per oltre Suez e viceversa a spese dei concessionari, senza cioe' gravare la merce di spesa alcuna per sopranolo, trasbordo e sosta.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art40 · fonte del testo