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[1]La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe e' esercitata dall'Ispettorato dei servizi marittimi; esso vigilera' che i concessionari non accordino sulla stessa linea ribassi a vantaggio od a danno di singoli porti e di singoli speditori.

[2]Le tariffe stabilite potranno essere rivedute e modificate dal Comitato pei servizi marittimi sentiti i concessionari; in nessun caso pei traffici di cui al 1° comma dell'art. 39 potranno elevarsi le tariffe oltre i limiti delle tabelle A, B, C e D inserite nell'articolo stesso.

[3]Le variazioni alle tariffe dovranno essere rese pubbliche quindici giorni prima che vadano in vigore.

[4]Al Comitato pei servizi marittimi spettera' la definizione delle eventuali contestazioni fra i concessionari e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati.

[5]Le decisioni del Comitato medesimo non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 90 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art45 · fonte del testo