Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nel caso che uno o piu' dei gruppi messi all'asta non rimanga aggiudicato, il ministro della marina potra' per i medesimi provvedere a trattativa privata, ai sensi dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilita' generale dello Stato, e, qualora anche questo esperimento rimanga senza effetto, il Governo del Re presentera' al Parlamento nel piu' breve termine possibile, e non oltre tre mesi dal giorno in cui ando' deserta l'asta, nuovi provvedimenti per il gruppo o pei gruppi non rimasti aggiudicati.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art4 · fonte del testo