Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. 284 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: All'articolo 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e' sostituito il seguente:
tolto: Gl'impieghi riservati ai sottufficiali in virtu' dell'articolo 12 sono:
tolto: a) tutti quelli di ufficiale d'ordine ed assistenti locali, assistenti locali del genio, custodi ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra, e due terzi di quelli di usciere nell'amministrazione centrale della Guerra;
tolto: b) in tutte le amministrazioni dello Stato: meta' dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.
tolto: I posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra sono pero' tutti devoluti agli ufficiali d'ordine nelle amministrazioni militari dipendenti.
tolto: Quelli di ufficiale d'ordine nelle altre amministrazioni centrali e provinciali dello Stato sono devoluti soltanto per meta' agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, ed in mancanza di aspiranti in quest'ultimo personale, anche direttamente ai sottufficiali.
tolto: Tale disposizione deve essere applicata in modo che nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni i provenienti da quella militare siano intercalati uno ad uno, alle stesse condizioni di carriera con gli altri concorrenti.
tolto: c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine di custodia di locali o materiali, o di servizio che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire. Questa condizione sara' inserta nelle speciali Convenzioni quando l'esercizio delle linee ferroviarie sia per conto di Societa' private.
tolto: Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi b e c una parte proporzionale sara' assegnata ai sottufficiali con dodici anni di servizio dei Corpi della Reale Marina, i quali avranno sempre la preferenza ove si tratti di impieghi dipendenti dall'amministrazione della Marina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1904-06-02;217~art1 · fonte del testo