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[1]All'articolo 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e' sostituito il seguente:
[2]Gl'impieghi riservati ai sottufficiali in virtu' dell'articolo 12 sono:
- a)tutti quelli di ufficiale d'ordine ed assistenti locali, assistenti locali del genio, custodi ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra, e due terzi di quelli di usciere nell'amministrazione centrale della Guerra;
- b)in tutte le amministrazioni dello Stato: meta' dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.
[3]I posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra sono pero' tutti devoluti agli ufficiali d'ordine nelle amministrazioni militari dipendenti.
[4]Quelli di ufficiale d'ordine nelle altre amministrazioni centrali e provinciali dello Stato sono devoluti soltanto per meta' agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, ed in mancanza di aspiranti in quest'ultimo personale, anche direttamente ai sottufficiali.
[5]Tale disposizione deve essere applicata in modo che nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni i provenienti da quella militare siano intercalati uno ad uno, alle stesse condizioni di carriera con gli altri concorrenti.
- c)nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine di custodia di locali o materiali, o di servizio che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire. Questa condizione sara' inserta nelle speciali Convenzioni quando l'esercizio delle linee ferroviarie sia per conto di Societa' private.
[6]Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi b e c una parte proporzionale sara' assegnata ai sottufficiali con dodici anni di servizio dei Corpi della Reale Marina, i quali avranno sempre la preferenza ove si tratti di impieghi dipendenti dall'amministrazione della Marina.
Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
