Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. 151 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' fatta facolta' al Ministro della Guerra di trasferire in misura non superiore ad un trentesimo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, dopo quelli esistenti, quegli uscieri del Ministero stesso che, prima di ottenere tale nomina, erano anche o gia' in nota per l'impiego di ufficiale di scrittura o per altri della stessa categoria, in base pero' a norme da stabilirsi dal Ministro stesso. E' fatta facolta' al Ministero della guerra di trasferire, in misura non superiore al terzo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli assistenti locali ora denominati, per effetto della presente legge ufficiali d'ordine dei magazzini militari, dopo quelli esistenti, quegli uscieri dell'Amministrazione centrale della guerra, che prima di ottenere tale nomina, erano anche in nota quali aspiranti ad uno degl'impieghi stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali, purche' siano giudicati idonei e meritevoli in base a norme da stabilirsi dal Ministero stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-06-02;217~art2 · fonte del testo