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E' fatta facolta' al ministro della Guerra di nominare con decreto Reale ufficiali d'ordine di terza classe delle amministrazioni militari dipendenti, dopo tutti quelli esistenti, gli attuali capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti scritturali d'artiglieria e genio, dei magazzini centrali, e gli attuali inservienti presso la Scuola di guerra, che disimpegnano attribuzioni di ufficiali di scrittura o affini, in servizio anteriormente al 1° gennaio 1903, che ne saranno ritenuti meritevoli, e che ne facciano domanda, aumentando contemporaneamente di altrettanti posti l'organico di detti ufficiali d'ordine e rispettivamente in proporzione le varie classi.

Testo in vigore dal 11 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-06-02;217~art3 · fonte del testo