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[1]((Per tutte le mancanze ai doveri di ufficio, che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' dell'insegnante e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo.
[2]Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonimento si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sospensione di cui al n. 4 del precedente articolo.
[3]Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettano l'onore e la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre punizioni disciplinari)).
Testo in vigore dal 1 giugno 1924 al 16 dicembre 2009
