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[1]Le pene disciplinari, alle quali e' soggetto il personale civile insegnante della R. Accademia navale sono quelle contemplate dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n.141.

[2]L'ammonizione e la censura vengono date dal comandante dell'Istituto nel quale il professore insegna; la sospensione e la destituzione vengono proposte da una Commissione composta di quattro professori di Istituti superiori o medi, dei quali due nominati dal ministro della marina di concerto con quello della pubblica istruzione, e due designati dal Collegio dei professori della R. Accademia navale.

[3]La sospensione a tempo indeterminato puo' essere ordinata dal ministro, dandone contemporaneamente avviso alla Commissione di cui al comma precedente. La sospensione ha poi luogo di diritto nei casi contemplati dal R. decreto 25 ottobre 1866, n.3343.

[4]Le norme, alle quali dovranno uniformarsi i deliberati della Commissione sopra nominata, sono stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 1 giugno 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art12 · fonte del testo