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[1]((Al personale civile insegnante della Regia accademia navale possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

[2]1° l'ammonizione;

[3]2° la censura;

[4]3° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

[5]4° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fino ad un mese;

[6]5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;

[7]6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

[8]7° la destituzione dall'ufficio con perdita del diritto a pensione o ad assegni)).

Testo in vigore dal 1 giugno 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1924

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1912 al 1 giugno 1924. 136 parole tolte, 81 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Le pene disciplinari, alle quali e' soggetto ilaggiunto: Al personale civile insegnante della tolto: R. Accademia navale sono quelle contemplate dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n.141. aggiunto: Regia accademia navale possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

aggiunto: 1° l'ammonizione;

tolto: L'ammonizione e la censura vengono date dal comandante dell'Istituto nel quale il professore insegna; la sospensione e la destituzione vengono proposte da una Commissione composta di quattro professori di Istituti superiori o medi, dei quali due nominati dal ministro della marina di concerto con quello della pubblica istruzione, e due designati dal Collegio dei professori della R. Accademia navale.

tolto: La sospensione a tempo indeterminato puo' essere ordinata dal ministro, dandone contemporaneamente avviso alla Commissione di cui al comma precedente. La sospensione ha poi luogo di diritto nei casi contemplati dal R. decreto 25 ottobre 1866, n.3343.

tolto: Le norme, alle quali dovranno uniformarsi i deliberati della Commissione sopra nominata, sono stabilite dal regolamentoaggiunto: 2° la censura;

aggiunto: 3° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

aggiunto: 4° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio fino ad un mese;

aggiunto: 5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: 6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

aggiunto: 7° la destituzione dall'ufficio con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art12 · fonte del testo