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[1]Il vincitore della cattedra messa a concorso e assunto in servizio con decreto ministeriale col grado di straordinario e vi resta a titolo di prova per tre anni scolastici interi.

[2]Nella seconda meta' del terzo anno di prova, una speciale Commissione prende in esame il metodo di insegnamento, le pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione dell'attivita' didattica e scientifica o letteraria dell'insegnante straordinario e da' parere in merito alla sua nomina a straordinario stabile che, nel caso favorevole viene fatta con decreto reale.

[3]Tale Commissione e' costituita di tre professori di Universita' o di istituto superiore per quelle materie che siano riconosciute di grado superiore, e di due professori di Universita' o di istituto superiore e di un professore di scuole medie per tutte le altre materie. I commissari debbono appartenere ad istituti diversi e debbono insegnare la stessa disciplina dell'insegnante straordinario sottoposto ad ispezione.

[4]Qualora i risultati di questa ispezione non siano favorevoli all'insegnante, questi puo' chiedere la prova di un altro anno e il giudizio di una nuova Commissione composta, come e' detto, nel comma precedente, ma con professori diversi da quelli che fecero parte della precedente Commissione.

[5]Se il verdetto e' favorevole all'insegnante, questi acquista la stabilita' con decreto reale, nel caso contrario viene dispensato da ogni ulteriore servizio.

[6]Tutto il tempo prestato dagli insegnanti, come professori straordinari, e' valutato agli effetti della pensione.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 1 giugno 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art4 · fonte del testo