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[1]Il vincitore della cattedra messa a concorso e assunto in servizio con decreto ministeriale col grado di straordinario e vi resta a titolo di prova per tre anni scolastici interi.
[2]Nella seconda meta' del terzo anno di prova, una speciale Commissione prende in esame il metodo di insegnamento, le pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione dell'attivita' didattica e scientifica o letteraria dell'insegnante straordinario e da' parere in merito alla sua nomina a straordinario stabile che, nel caso favorevole viene fatta con decreto reale.
[3]((Tale Commissione e' costituita com'e' stabilito nell'articolo precedente)).
[4]Qualora i risultati di questa ispezione non siano favorevoli all'insegnante, questi puo' chiedere la prova di un altro anno e il giudizio di una nuova Commissione composta, come e' detto, nel comma precedente, ma con professori diversi da quelli che fecero parte della precedente Commissione.
[5]Se il verdetto e' favorevole all'insegnante, questi acquista la stabilita' con decreto reale, nel caso contrario viene dispensato da ogni ulteriore servizio.
[6]Tutto il tempo prestato dagli insegnanti, come professori straordinari, e' valutato agli effetti della pensione.
Testo in vigore dal 1 giugno 1924 al 16 dicembre 2009
