Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Lo stipendio iniziale dei professori ordinari e' diL. 5500, quello dei professori straordinari di materie superiori di L. 4000 e degli altri professori straordinari di L. Lo stipendio dei professori ordinari si accresce con successivi aumenti quinquennali di L 500 ciascuno fino ad un massimo di lire 8000. Lo stipendio dei professori straordinari si accresce con aumenti quinquennali di L. 500 fino ad un massimo di L.6000.
tolto: Ogni anno un professore ordinario dell'istituto e' nominato dal ministro su proposta del Comando, a coadiutore del direttore degli studi con un assegno annuo di lire mille.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art7 · fonte del testo