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[1]Lo stipendio iniziale dei professori ordinari e' di L. 5500, quello dei professori straordinari di materie superiori di L. 4000 e degli altri professori straordinari di L. Lo stipendio dei professori ordinari si accresce con successivi aumenti quinquennali di L 500 ciascuno fino ad un massimo di lire 8000. Lo stipendio dei professori straordinari si accresce con aumenti quinquennali di L. 500 fino ad un massimo di L.6000.

[2]Ogni anno un professore ordinario dell'istituto e' nominato dal ministro su proposta del Comando, a coadiutore del direttore degli studi con un assegno annuo di lire mille.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art7 · fonte del testo