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[1]L'obbligo dell'orario settimanale d'insegnamento e' di sei ore per le materie, che dal regolamento siano riconosciute di grado superiore; per tutte le altre materie e' di dieci ore.

[2]Qualora l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga tali numeri di ore, l'insegnante e' obbligato, senza speciale retribuzione, e dove e' possibile, a completarlo con l'insegnamento di una materia affine.

[3]Pel numero di ore di lezioni superiori a quelle sopra stabilite e' concesso un supplemento nella misura indicata dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art8 · fonte del testo