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[1]Oltre gli aiuti e gli assistenti effettivi indicati nella tabella G della legge 19 luglio 1909, n. 496 (I del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), potranno nominarsi aiuti e assistenti volontari senza stipendio, in numero non maggiore di quello degli effettivi assegnati a ciascun Istituto o a ciascuna cattedra.
[2]Per gli Istituti o cattedre non contemplati dalla tabella stessa il numero degli aiuti e assistenti volontari non potra' essere superiore a due.
Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 1 maggio 1919
