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[1]Oltre gli aiuti e gli assistenti effettivi indicati nella tabella G della legge 19 luglio 1909, n. 496 (I del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), potranno nominarsi aiuti e assistenti volontari senza stipendio, in numero non maggiore di quello degli effettivi assegnati a ciascun Istituto o a ciascuna cattedra.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 agosto 1919, n. 1706, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "E' conservato il personale assistente volontario di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 780. Il numero di esso potra' essere doppio di quello del personale assistente di ruolo assegnato a ciascuno istituto o a ciascuna cattedra. Per gli Istituti o le cattedre che non hanno personale assistente di ruolo, tale numero non potra' essere superiore a tre".
Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172
3Il Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "E' conservato il personale assistente volontario di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 780. Il numero di esso potra' essere doppio di quello del personale assistente di ruolo assegnato a ciascun Istituto".
Testo in vigore dal 1 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009
