Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre gli aiuti e gli assistenti effettivi indicati nella tabella G della legge 19 luglio 1909, n. 496 (I del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), potranno nominarsi aiuti e assistenti volontari senza stipendio, in numero non maggiore di quello degli effettivi assegnati a ciascun Istituto o a ciascuna cattedra.

[2]Per gli Istituti o cattedre non contemplati dalla tabella stessa il numero degli aiuti e assistenti volontari non potra' essere superiore a due. 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 17 agosto 1919, n. 1706, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "E' conservato il personale assistente volontario di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 780. Il numero di esso potra' essere doppio di quello del personale assistente di ruolo assegnato a ciascuno istituto o a ciascuna cattedra. Per gli Istituti o le cattedre che non hanno personale assistente di ruolo, tale numero non potra' essere superiore a tre".

Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172

3

Il Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "E' conservato il personale assistente volontario di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 780. Il numero di esso potra' essere doppio di quello del personale assistente di ruolo assegnato a ciascun Istituto".

Testo in vigore dal 1 dicembre 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 1924

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1919 al 1 dicembre 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172

    Il Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "E' conservato il personale assistente volontario di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 780. Il numero di esso potra' essere doppio di quello del personale assistente di ruolo assegnato a ciascun Istituto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;780~art3 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari