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[1]Oltre gli aiuti e gli assistenti effettivi indicati nella tabella G della legge 19 luglio 1909, n. 496 (I del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), potranno nominarsi aiuti e assistenti volontari senza stipendio, in numero non maggiore di quello degli effettivi assegnati a ciascun Istituto o a ciascuna cattedra.
[2]Per gli Istituti o cattedre non contemplati dalla tabella stessa il numero degli aiuti e assistenti volontari non potra' essere superiore a due. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 agosto 1919, n. 1706, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "E' conservato il personale assistente volontario di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 780. Il numero di esso potra' essere doppio di quello del personale assistente di ruolo assegnato a ciascuno istituto o a ciascuna cattedra. Per gli Istituti o le cattedre che non hanno personale assistente di ruolo, tale numero non potra' essere superiore a tre".
Testo in vigore dal 1 maggio 1919 al 1 dicembre 1924
