Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: La facolta' concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, 27 luglio 1922, n. 1066, e 24 agosto 1922, n. 1212, per l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, e' prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sono approvati per legge ed in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923.
tolto: Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale dette leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 3 dicembre 1922.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini.
tolto: Visto, il guardasigilli: Oviglio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1922-12-03;1585~art1 · fonte del testo