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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, 27 luglio 1922, n. 1066, e 24 agosto 1922, n. 1212, per l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, e' prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sono approvati per legge ed in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923.
[7]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale dette leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Mussolini.
[11]Visto, il guardasigilli: Oviglio.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009
