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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]La facolta' concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, 27 luglio 1922, n. 1066, e 24 agosto 1922, n. 1212, per l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, e' prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sono approvati per legge ed in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923.

[7]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale dette leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 3 dicembre 1922.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Mussolini.

[11]Visto, il guardasigilli: Oviglio.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-12-03;1585~art1 · fonte del testo