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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine indicato dalla legge 29 giugno 1921, numero 809, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, e' prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 31 luglio 1921.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]De Nava.
[11]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Testo in vigore dal 31 luglio 1921 al 15 gennaio 1922
