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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il termine indicato dalla legge 29 giugno 1921, numero 809, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, e' prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 31 luglio 1921.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]De Nava.

[11]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1921 al 15 gennaio 1922

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urn:nir:stato:legge:1921-07-31;1013~art1 · fonte del testo