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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine indicato dalla legge 29 giugno 1921, numero 809, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-922, e' prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 31 luglio 1921.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]De Nava.
[11]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 31 dicembre 1921, n. 1868
1La Legge 31 dicembre 1921, n. 1868 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 31 luglio 1921, n. 1013, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa por l'anno finanziario 1921-922, e' prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
