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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato o la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine indicato dalla legge 31 luglio 1921, numero 1014, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922, e' prorogato sino a che gli stati stessi non siano approvati per legge.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]TORRETTA.
[11]Visto, il guardasigilli: RODINO'.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
