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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato o la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il termine indicato dalla legge 31 luglio 1921, numero 1014, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922, e' prorogato sino a che gli stati stessi non siano approvati per legge.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1922.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]TORRETTA.

[11]Visto, il guardasigilli: RODINO'.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-01-05;4~art1 · fonte del testo