Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli appartenenti al personale lavorante della R. marina che, alla data della entrata in vigore della legge 2 giugno 1904, n. 236, erano addetti da non meno di due anni a lavori di scritturazione senza avere la qualifica di scritturali o di amanuensi e gli insegnanti civili delle scuole specialisti cannonieri e torpedinieri, saranno chiamati per una sola volta ad un esame in base al programma da stabilirsi con decreto del ministro della marina.
tolto: Coloro che superano tale esame saranno classificati in una speciale graduatoria nell'ordine dei punti riportati nell'esame stesso.
tolto: I posti di applicato di terza classe nel personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi che si rendono vacanti dopo effettuate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge, saranno conferiti agli inscritti nella graduatoria suddetta e nell'ordine stesso fino ad esaurimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art16 · fonte del testo