Art. 17
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'assegno degl'impiegati avventizi, attualmente in servizio della R. marina in qualita' di assistenti e custodi di osservatori e' stabilito inL. Ai predetti assistenti e custodi potranno essere concessi, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, e sempre quando ne siano riconosciuti meritevoli, tanti aumenti quadriennali, sul proprio assegno, di L. 250 fino a raggiungere un assegno massimo di L. 2000.
tolto: Gli assistenti e custodi di osservatori attualmente in servizio saranno sostituiti gradatamente nelle loro funzioni da sottufficiali timonieri del Corpo Reale equipaggi in servizio attivo, man mano che cesseranno comunque dall'impiego straordinario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art17 · fonte del testo