Art. 16
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[1]Gli appartenenti al personale lavorante della R. marina che, alla data della entrata in vigore della legge 2 giugno 1904, n. 236, erano addetti da non meno di due anni a lavori di scritturazione senza avere la qualifica di scritturali o di amanuensi e gli insegnanti civili delle scuole specialisti cannonieri e torpedinieri, saranno chiamati per una sola volta ad un esame in base al programma da stabilirsi con decreto del ministro della marina.
[2]Coloro che superano tale esame saranno classificati in una speciale graduatoria nell'ordine dei punti riportati nell'esame stesso.
[3]I posti di applicato di terza classe nel personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi che si rendono vacanti dopo effettuate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge, saranno conferiti agli inscritti nella graduatoria suddetta e nell'ordine stesso fino ad esaurimento.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
