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[1]L'assegno degl'impiegati avventizi, attualmente in servizio della R. marina in qualita' di assistenti e custodi di osservatori e' stabilito in L. Ai predetti assistenti e custodi potranno essere concessi, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, e sempre quando ne siano riconosciuti meritevoli, tanti aumenti quadriennali, sul proprio assegno, di L. 250 fino a raggiungere un assegno massimo di L. 2000.

[2]Gli assistenti e custodi di osservatori attualmente in servizio saranno sostituiti gradatamente nelle loro funzioni da sottufficiali timonieri del Corpo Reale equipaggi in servizio attivo, man mano che cesseranno comunque dall'impiego straordinario.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art17 · fonte del testo